Controllo di Efficienza Energetica

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Bollino Blu: cos'è?

Come funziona

Si tratta in sostanza di un adesivo che viene apposto sul rapporto di controllo della caldaia, certificando l'esito positivo dell’avvenuto controllo dei fumi della caldaia e dell’efficienza energetica. Viene rilasciato esclusivamente dai soggetti iscritti alla Camera di Commercio ed abilitati ad operare sugli impianti termici ai sensi del D.M. 37/2008.

Il Bollino Blu è obbligatorio per legge. La manutenzione della caldaia va affidata a un tecnico specializzato che, dopo un controllo accurato andato a buon fine, provvede a rilasciare il certificato con attaccato il Bollino Blu. In caso contrario è tenuto a comunicare al proprietario la presenza di difetti o di malfunzionamenti, concordando con lui un intervento di riparazione.

Marco Fasciolo S.r.l. effettua controlli accurati a Roma con rilascio Bollino Blu.

La normativa


In data 31/10/2023 è definitivamente giunto a scadenza l’affidamento in concessione alla Organismo Ispezioni Impianti Termici S.r.l. incaricato da Roma Capitale di accertare l’effettivo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici presenti nel Territorio Comunale.
Con Decreto del Sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale n. 84 del 05/06/2023 è stato approvato lo schema di Accordo di collaborazione ex art. 15 Legge n. 241/1990 tra Roma Capitale e la Città metropolitana di Roma Capitale, pertanto quest'ultima costituirà, implementerà e gestirà il catasto degli impianti termici relativo a Roma Capitale.

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Ogni quanto va fatto il Bollino Blu?
È obbligo del responsabile far effettuare le dovute manutenzioni ordinarie ed i controlli di efficienza energetica. Le manutenzioni ordinarie devono essere svolte secondo le prescrizioni e con le periodicità indicate dall’installatore; in mancanza di tali indicazioni, occorre seguire le periodicità indicate dal fabbricante dell'apparecchio sul Libretto d’Uso e Manutenzione. I Controlli di Efficienza Energetica, a corredo della misura del Rendimento di Combustione del generatore, devono essere effettuati secondo le scadenze temporali minime previste dal DPR 74/2013. Tutto questo risponde anche alla comune esigenza di risparmiare e di vivere in maniera più sana e sicura.
Gli installatori ed i manutentori degli impianti termici, nell'ambito delle rispettive responsabilità, devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all'utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o manutenuto, per garantire la sicurezza di persone e cose e con quale frequenza le operazioni vadano effettuate.

I “Controlli di Efficienza Energetica”, completi della misura del Rendimento di Combustione del generatore, devono essere effettuati almeno secondo le seguenti scadenze temporali:
ogni 4 anni per tutti gli impianti alimentati a gas, metano o GPL di potenza termica utile inferiore a 100 kW;
ogni 2 anni per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido, di potenza termica utile minore di 100 kW o per impianti alimentati a gas, metano o GPL di potenza termica utile maggiore o uguale a 100 kW;
ogni anno per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido, di potenza termica utile maggiore o uguale a 100 kW.

Restano fuori dall’obbligo del Bollino Blu:
scaldabagni a gas che producono solo acqua calda;
scaldabagni a metano che producono solo acqua calda;
stufe non fisse con potenza fino a 5 kW;
caminetti non fissi con potenza fino a 5 kW.

NB: Il bollino ed il rapporto di efficienza energetica vanno fatti ogni qual volta si procede al collaudo di una nuova caldaia.

Il Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica effettuato dal manutentore viene trasmesso dallo stesso sul portale della città metropolitana di Roma Capitale ed è considerato sostitutivo dell’ispezione. L’ispezione sarà obbligatoria ed a pagamento per chi non avrà inviato il Rapporto di Controllo di Efficienza.

Chi ha l'obbligo di far controllare l'impianto?
La normativa vigente prevede che l'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica siano affidati:
• al responsabile dell'impianto, ovvero l’occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali;
• il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate;
• l’amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio;
• il proprietario o l’amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il controllo e la manutenzione dell’impianto termico, nonché il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica, sono affidati al responsabile dell’impianto termico che corrisponde generalmente al proprietario o all’occupante dell’immobile. In caso di contratto di locazione, l’onere spetta all'inquilino, al locatario o al comodatario.


Dunque, le spese di manutenzione della caldaia, pulizia e controllo fumi sono a carico dell’inquilino, in quanto costi ordinari. Così pure le spese di accensione stagionale e di messa a riposo dell’impianto, al termine della stagione invernale, e le piccole spese di manutenzione, come ad esempio le riparazioni dovute all’utilizzo. Nel caso di sostituzione della caldaia, le spese sono invece a carico del proprietario o locatore dell’immobile, a meno che la rottura della caldaia non sia dovuta a negligenza o mancata manutenzione da parte dell’affittuario.

In generale, quindi, possiamo affermare che le spese per gli interventi straordinari relative alla caldaia spettano al proprietario, mentre la manutenzione ordinaria è a carico dell’inquilino.


Bollino Verde: cos'è?

Come funziona

Consiste in un adesivo da applicare sul rapporto di controllo di efficienza energetica quando viene effettuata la revisione dell'impianto a gas nei comuni con popolazione fino a 40.000 abitanti, attestandone il perfetto funzionamento e accertando inoltre l’assenza di eventuali guasti che potrebbero essere la causa di sprechi e bollette molto elevate. L’obiettivo è quello di garantire la massima sicurezza, allungare la vita dell’’impianto, renderlo efficiente e ridurre al minimo l’inquinamento atmosferico.

Il Bollino Verde è obbligatorio per legge ed è di competenza di Regione o Provincia in base alla collocazione geografica, rimane facoltativo in tutte le altre situazioni. Serve a verificare il rispetto dei parametri di efficientamento energetico. Le ispezioni da effettuare per ottenere il Bollino Verde della caldaia sono tutte quelle operazioni necessarie a verificare i livelli di efficienza energetica del dispositivo e a ridurre l’impatto sull’ambiente. Ecco quali sono:
l’analisi dei fumi e il monitoraggio della quantità delle emissioni inquinanti;
il controllo del rendimento energetico;
il controllo sul risparmio energetico ed economico.

Marco Fasciolo S.r.l. effettua controlli accurati nei comuni di Roma con rilascio Bollino Verde.

La normativa


I rapporti di controllo nei comuni fino a 40.000 abitanti dovranno essere trasmessi dalla ditta manutentrice che ha effettuato il controllo alla Città metropolitana di Roma Capitale tramite l'apposito portale. Il manutentore fornirà al responsabile di impianto la copia del Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica e curerà di inserire in fattura (qualora il cliente la richiedesse) l’importo relativo del bollino verde telematico, esente da IVA ai sensi dell’art.4 della Legge 633/1972. L’invio da parte della ditta manutentrice dovrà avvenire esclusivamente per via telematica entro 60 giorni dalla data di controllo.
Sono previste sanzioni per inadempimento sia a carico del responsabile di impianto che dei manutentori.
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Ogni quanto va fatto il Bollino Verde?
Una volta rilasciata questo tipo di certificazione essa ha una durata. I controlli si effettuano in base a delle tempistiche che variano a seconda del tipo di impianto e al combustibile usato:
ogni 2 anni per caldaie a gas, metano o GPL con potenza superiore a 100 kW e impianti termici alimentati da combustibile liquido o solido (caldaie a pellet, a legna o a biomassa) con potenza compresa tra 10 e 100 kW;
ogni 4 anni se si tratta di una caldaia a gas, metano o GPL con potenza superiore a 10 kW e inferiore a 100 kW;
annualmente per impianti a combustibile liquido o solido con potenza superiore a 100 kW.

NB: Il bollino ed il rapporto di efficienza energetica vanno fatti ogni qual volta si procede al collaudo di una nuova caldaia.

Può procedere al rilascio del bollino verde solo un tecnico o una ditta autorizzati e abilitati, iscritti in un apposito registro regionale. Il Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica effettuato dal manutentore viene trasmesso dallo stesso sul portale della città metropolitana di Roma Capitale, esattamente come il Bollino Blu.

Differenze tra Bollino Blu e Bollino Verde
L'uso sempre più frequente dei termini generici "fare il bollino alla caldaia" può trarre in inganno e creare confusione, le persone infatti a volte commettono l'errore di scambiare il bollino come una verifica annuale ma la cosa è ben diversa; oltre ciò, andando più nello specifico, esiste Bollino Verde e Bollino Blu. Come distinguerli? La differenza sostanziale tra le due certificazioni è quella relativa agli Enti responsabili della verifica.

Il Bollino Verde riguarda i Comuni fino a 40.000 abitanti e viene gestito dalla Città Metropolitana di Roma Capitale. In base alla collocazione geografica è di competenza di Regione o Provincia, rimane facoltativo in tutte le altre situazioni. Serve a verificare il rispetto dei parametri di efficientamento energetico.

Il Bollino Blu riguarda i centri con più di 40.000 abitanti e viene gestito dalla Città Metropolitana di Roma Capitale. Gli interventi necessari all’ottenimento di tale bollino riguardano il controllo dei fumi di scarico della caldaia, la manutenzione ordinaria e la pulizia del bruciatore, con annesse prove termiche e sanitarie.

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