Ogni quanto va fatto il Bollino Blu?
È obbligo del responsabile
far effettuare le dovute manutenzioni ordinarie ed i controlli di efficienza energetica. Le manutenzioni ordinarie devono essere svolte secondo le prescrizioni e con le periodicità indicate dall’installatore; in mancanza di tali indicazioni, occorre seguire le periodicità indicate dal fabbricante dell'apparecchio sul Libretto d’Uso e Manutenzione. I Controlli di Efficienza Energetica, a corredo della misura del Rendimento di Combustione del generatore, devono essere effettuati secondo le scadenze temporali minime previste dal DPR 74/2013. Tutto questo risponde anche alla comune esigenza di risparmiare
e di vivere in maniera più sana e sicura.
Gli installatori ed i manutentori degli impianti termici, nell'ambito delle rispettive responsabilità, devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all'utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o manutenuto, per garantire la sicurezza di persone e cose e con quale frequenza le operazioni vadano effettuate.
I “Controlli di Efficienza Energetica”, completi della misura del Rendimento di Combustione del generatore, devono essere effettuati almeno secondo le seguenti scadenze temporali:
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ogni 4 anni
per tutti gli impianti alimentati a gas, metano o GPL di potenza termica utile inferiore a 100 kW;
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ogni 2 anni
per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido, di potenza termica utile minore di 100 kW o per impianti alimentati a gas, metano o GPL di potenza termica utile maggiore o uguale a 100 kW;
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ogni anno
per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido, di potenza termica utile maggiore o uguale a 100 kW.
Restano fuori dall’obbligo del Bollino Blu:
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scaldabagni a gas
che producono solo acqua calda;
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scaldabagni a metano
che producono solo acqua calda;
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stufe non fisse
con potenza fino a 5 kW;
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caminetti non fissi
con potenza fino a 5 kW.
NB: Il bollino ed il rapporto di efficienza energetica vanno fatti ogni qual volta si procede al collaudo di una nuova caldaia.
Il Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica effettuato dal manutentore viene trasmesso dallo stesso sul portale della città metropolitana di Roma Capitale ed è considerato sostitutivo dell’ispezione. L’ispezione sarà obbligatoria ed a pagamento per chi non avrà inviato il Rapporto di Controllo di Efficienza.
Chi ha l'obbligo di far controllare l'impianto?
La normativa vigente prevede che l'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica siano affidati:
• al responsabile dell'impianto, ovvero l’occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali;
• il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate;
• l’amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio;
• il proprietario
o l’amministratore delegato
in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche.
Il controllo e la manutenzione dell’impianto termico, nonché il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica, sono affidati al responsabile dell’impianto termico
che corrisponde generalmente al proprietario o all’occupante dell’immobile. In caso di contratto di locazione, l’onere spetta all'inquilino, al locatario
o al comodatario.
Dunque, le spese di manutenzione della caldaia, pulizia e controllo fumi sono a carico dell’inquilino, in quanto costi ordinari. Così pure le spese di accensione stagionale e di messa a riposo dell’impianto, al termine della stagione invernale, e le piccole spese di manutenzione, come ad esempio le riparazioni dovute all’utilizzo. Nel caso di sostituzione della caldaia, le spese sono invece a carico del proprietario o locatore dell’immobile, a meno che la rottura della caldaia non sia dovuta a negligenza o mancata manutenzione da parte dell’affittuario.
In generale, quindi, possiamo affermare che le spese per gli interventi straordinari relative alla caldaia spettano al proprietario, mentre la manutenzione ordinaria è a carico dell’inquilino.